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- SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE LAVORO, DEL 5/03/2026 SULLA NON ASSORBIBILITA' DEI SUPERMINIMI INDIVIDUALI E SULL' USO AZIENDALE

"Il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale".

 

 

- SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO DEL 26/02/2026: SULL'ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010"

 

 

- SENTENZA TRIBUNALE DI BOLOGNA- SEZIONE LAVORO- DEL 17/02/2026 SUL DIRITTO DEI DOCENTI PRECARI AL RICONOSCIMENTO DELLA CARTA DEL DOCENTE

"Deve ancora rilevarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e Ministero dell’Istruzione non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente che spetta a tutti, anche ai docenti contratti a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo. A tal proposito la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare"

 

 

- SENTENZA TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO dell'1/12/2025: SUL DIRITTO ALLA RICOSTRUZIONE INTEGRALE DELLA CARRIERA NEL PASSAGGIO DA UN RUOLO INFERIORE AD UNO SUPERIORE

"Nel passaggio da ruolo di collaboratore scolastico a quello di assistente amministrativo  il meccanismo della temporizzazione è illegittimo, e nel caso di passaggio dal ruolo inferiore al ruolo superiore, deve essere integralmente riconosciuta l’anzianità di servizio maturata nel ruolo inferiore"

 

- SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO, DEL 21/10/2025: SULL'ILLEGITTIMITA' DEL RECESSO DURANTE IL PERIODO DI PROVA- REINTEGRA DEL DIPENDENTE

"I mesi di “effettivo servizio prestato” utili ai fini della prova comprendono i riposi settimanali e le festività (trattandosi di fisiologiche e prevedibili interruzioni dell’attività lavorativa, che rientrano nell’articolazione del normale svolgimento del rapporto di lavoro), mentre ne sono escluse le assenze per malattia, infortunio, gravidanza, ferie, permessi, congedo straordinario e, più in generale, tutte le ipotesi di mancata prestazione del lavoro per fatti che non si verificano necessariamente all’interno del periodo di prova e che, pertanto, non erano prevedibili al momento della stipulazione del patto di prova"

 

 

- SENTENZA TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE CIVILE DEL 23/06/2025: SULL'INADEMPIMENTO NELL'APPALTO

"In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, il giudice, a fronte di reciproche deduzioni di inadempimento, non può limitarsi a valutare isolatamente le singole condotte di una delle parti, ma deve procedere ad una valutazione unitaria del comportamento di entrambi i contraenti, attraverso un'indagine globale dell'intero loro agire. Secondo i principi stabiliti dall'art. 1455 del Codice civile, il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra. La valutazione della gravità dell'inadempimento costituisce questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve considerare sia un criterio oggettivo, basato sul pregiudizio effettivamente subito dal contraente non inadempiente, sia un criterio soggettivo, fondato sulla verifica dei comportamenti tenuti da entrambe le parti".

 

 

- ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO DEL 21 MAGGIO 2024 SULL'ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTO A TERMINE

"In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13) sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito"

 

-SENTENZA TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO DEL 14/11/2023: SUL RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI DI ANZIANITA' DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE DI CREDITO 

"Ricondurre un rapporto all’interno di un regime normativo piuttosto che in un altro a seconda del parametro temporale dell’assunzione, trova giustificazione nella necessità di premiare la continuità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro, laddove argomentando in senso contrario, si rischierebbe di operare una discriminazione ingiustificata rispetto al personale a tempo determinato"

 

SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA-SEZIONE LAVORO DEL 6 DICEMBRE 2022: SUL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA

"Nel caso di specie non appare revocabile indubbio che sia nel corpo dell'atto che nelle conclusioni fosse stato individuato il licenziamento come affetto da vizio di forma non essendo stato irrogato per iscritto, negandosi la stessa intervenuta diretta manifestazione della volontà di recesso. Nel giudizio di primo grado, pertanto, si instava per la declaratoria di inefficacia e nullità del recesso in maniera coerente al difetto di forma rilevato. Posto che, per come sopra motivato, non è processualmente risultata provata una valida forma di recesso operato per iscritto, al caso di specie, in accordo con l'epoca del recesso e la natura del rapporto, insorto fin dal 2005 con contratto a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato nel 2006, la tutela applicabile al licenziamento inefficace è quella di cui all'art. 18 comma 1 legge 300/70 e questa deve dirsi implicitamente invocata nella declaratoria stessa di inefficacia e nullità come proposta"